Affitto del terreno entro il quinquennio: Soggetti IAP e benefici

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L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Risposta n.491 del 25 novembre 2019 ha chiarito che gli Imprenditori Agricoli a titolo Principale (IAP) acquirenti uti singuli di un terreno condotto in locazione dalla Società agricola semplice di cui i medesimi sono soci, preservano le agevolazioni tributarie spettanti agli IAP per l’acquisto di fondi agricoli (art. 2 c. 4-bis DL 194/2009), purché continuino a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni.
  Infatti, la norma del beneficio stabilisce che i benefici (ovvero l’applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1%, nonché dell’esenzione dall’imposta di bollo e, ai sensi della relativa disciplina), vengono a mancarenel caso in cui, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, i soggetti agevolati alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente.
Non si tratta di una novità assoluta: già in una precedente Risposta datata 4 luglio 2008 (Risp. AE n.279) si affermava quanto oggi disposto ovvero che si riconosce la possibilità di conservare i benefici anche in ipotesi di affitto prima dello scadere del quinquennio a condizione che il fondo continui ad essere coltivato:
  • “In ipotesi di affitto del fondo, prima del decorso dei cinque anni, ad una società di persone esercente attività agricola della quale siano soci lo stesso concedente, il coniuge e i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado, perché i benefici possano continuare ad essere goduti dal concedente sarà, pertanto, necessario che il medesimo provveda alla coltivazione diretta dello specifico fondo. (…)l’affitto a favore di una società agricola, costituita tra lo stesso coltivatore diretto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, del fondo acquistato con le agevolazioni per la PPC, effettuato prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni a patto che il concedente continui a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni” (Ris. AE 4 luglio 2008 n. 279).

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