L’Amministrazione Finanziaria attraverso la Risposta n.99/E del 29 novembre 2019 ha stabilito che solo il professionista che ha apposto il visto di conformità può effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Non può essere effettuata da un altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.
Il Fisco ha così espresso la sua posizione riguardo
l’annosa questione dell’obbligatorietà dell’identità soggettiva tra il soggetto che appone il visto di conformità e quello trasmette la dichiarazione, anche in virtù del fatto che il visto di conformità ha acquisito nel tempo sempre maggiore rilevanza giacché non solo attesta la conformità dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile, ma è anche funzionale all’ottenimento dell’esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro.
A predisporre e trasmettere la dichiarazione deve essere il soggetto che appone il visto. Confermando quanto stabilito dalla Circ. 4 maggio 2009 n. 21/E, le Entrate hanno chiarito che “La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni”.