Precisazioni Gruppo IVA

Home   /   Precisazioni Gruppo IVA
L’Amministrazione Finanziaria mediante la Risposta n. 536 del 24 dicembre 2019 ha stabilito che, purché sussistano il requisito temporale e la percentuale di possesso delle azioni o quote delle società controllate (art. 2 DM 13 dicembre 1979), la società non residente, che non registra più operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA in Italia, ha la possibilità di proseguire nello svolgimento del ruolo di controllante nella liquidazione dell’IVA di gruppo.
Con la norma in vigore, infatti, l’identificazione IVA può avvenire anche al solo fine di “[…] esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente […]”, quali appunto quelli connessi alla costituzione di un gruppo IVA (art. 35-ter DPR 633/72).
Questa soluzione trova riscontro anche nelle istruzioni alla compilazione del modello ANR/3 per l’identificazione diretta, la variazione dati o la cessazione attività ai fini IVA di un soggetto non residente, ove è chiarito che la casella 3 – CESSAZIONE ATTIVITÀ – deve essere barrata dal soggetto non residente che non intende più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente ovvero “che abbia cessato l’esercizio di attività di impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento”.

Archivio