Nuovi indici di affidabilità fiscale

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Mediante il Decreto 24 dicembre 2019, pubblicato in GU 8 gennaio 2020 n. 5, il Ministero dell’Economia ha approvato 89 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale da utilizzare a partire dal periodo d’imposta 2019.
Nel documento ministeriale sono delineati, anche, gli elementi necessari per l’individuazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici come anche la metodologia per individuarli in base alla territorialità, le modalità di calcolo del coefficiente individuale, le matrici per l’applicazione, la gestione del numero delle unità locali e i criteri di arrotondamento.
Da precisare che, in caso di esercizio di più attività d’impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si fa riferimento all’insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, individuato mediante la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice.
Relativamente al periodo di imposta 2019, non forniscono esiti di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le informazioni diverse da quelle fiscali, come: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi,  comunicazioni dei  prospetti  di liquidazione trimestrali dell’IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili  in compensazione,  dichiarazioni  di  condono  e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES,  comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate, comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate.

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