Chiarimenti garanzia per rimborso IVA nei gruppi societari

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L’Amministrazione Finanziaria, mediante la risposta n.6 del 17 gennaio 2020 ha stabilito che per quanto concerne la garanzia per i rimborsi superiori a 30mila euro disposti dall’Agenzia dell’Entrate, la società capogruppo o controllante – che può prestare la garanzia tramite assunzione diretta dell’obbligazione – è in ogni caso la società apicale, ovvero quella preposta alla redazione del bilancio consolidato.
Nel caso in oggetto il credito IVA era di importo superiore a 30mila euro, sicché il rimborso era subordinato alla prestazione di idonea garanzia da parte del richiedente. L’istante interrogava se la garanzia potesse essere prestata dalla società capogruppo o dalla controllante attraverso diretta assunzione dell’obbligazione di integrale restituzione della somma rimborsata.
La risposta del Fisco ha chiarito che, per quanto riguarda specificatamente i gruppi societari, la capogruppo o controllante può assumere direttamente l’obbligo di restituire totalmente la somma che dovesse risultare indebitamente rimborsata, a seguito di un eventuale controllo; questa disposizione è riferita espressamente ai soli gruppi societari “con un patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro”.
Questi parametri sono fondamentali, in quanto, come chiarito dalla Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 32/E, “La società capogruppo o controllante, che può prestare la suddetta garanzia tramite assunzione diretta dell’obbligazione, è in ogni caso la società posta al vertice, ossia quella preposta alla redazione del bilancio consolidato, sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite stabilito dalla norma”.

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