Specifiche tecniche rimborsi eseguiti da agenti riscossione

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Attraverso il proprio Provvedimento n. 12517 del 21 gennaio 2020, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito le modalità ed i termini di trasmissione alla Struttura di gestione dei dati relativi ai rimborsi eseguiti dagli agenti della riscossione di somme iscritte a ruolo pagate dal debitore riconosciute indebite.
L’art. 26 D.Lgs. 112/99, stabilisce che nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, vengano riconosciute indebite, l’ente creditore incarica dell’effettuazione del rimborso l’agente della riscossione, che anticipa le somme necessarie.
La norma, a tal riguardo, prevede che l’ente creditore restituisca all’agente della riscossione le somme anticipate, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell’effettuazione del rimborso al debitore.
L’agente della riscossione trasmette telematicamente alla struttura di gestione i dati dei rimborsi eseguiti. Gli accreditamenti sono effettuati dalla struttura di gestione, successivamente alla ricezione dei dati, con cadenza almeno settimanale.
Il Fisco con il Provvedimento del 21 gennaio determina che gli agenti della riscossione trasmettono telematicamente alla Struttura di gestione i dati dei rimborsi dagli stessi eseguiti a fronte di somme iscritte a ruolo pagate dal debitore, riconosciute indebite. La Struttura di gestione fissa i mandati di accreditamento dei corrispondenti importi in favore degli agenti della riscossione, aggiungendo gli interessi legali maturati a decorrere dal giorno di esecuzione del rimborso al debitore.
Gli estremi identificativi dei mandati sono trasmessi telematicamente dalla Struttura di gestione agli agenti della riscossione.

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