Tassazione separata arretrati di lavoro

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L’Amministrazione Finanziaria, attraverso la risposta n. 24/2020, presenta la propria posizione riguardo la tassazione applicabile al pagamento di una somma complessiva per gli arretrati di lavoro quando il Tribunale, nella relativa sentenza di condanna, non riporti alcuna indicazione nel caso in cui l’importo vada considerato al netto o al lordo delle ritenute fiscali.
Il Fisco chiarisce che, qualora non venga fornita alcuna indicazione riguardo gli oneri del sostituto d’imposta, quest’ultimo deve ritenersi obbligato ad assoggettare a tassazione separata gli arretrati da corrispondere per effetto della sentenza.
Si deve applicare la tassazione separata per evitare che, nei casi di redditi percepiti in ritardo rispetto alla maturazione successiva, il sistema della progressività delle aliquote possa condurre ad un pregiudizio per il contribuente, andando a ledere il principio di capacità contributiva ( art. 53 Cost.).
L’ imposta è fissata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti. Qualora non sia stato prodotto reddito imponibile in nessuno dei due anni, viene applicata l’aliquota del primo scaglione di reddito.

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