In risposta all’interpello n. 41/2020, l’Amministrazione Finanziaria stabilisce che l’aliquota IVA del 10% è applicabile anche agli edifici destinati a finalità di interesse generale che sono contemplati nel R.D. 1094/1938: sebbene ci sia stata l’abrogazione di quest’ultimo con l’entrata in vigore del decreto-legge numero 200/2008, è vigente il richiamo normativo operato dalle disposizioni IVA.
Pertanto fanno parte dell’agevolazione “gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili”. Inoltre viene chiarito che non esiste nessun legame tra applicabilità del reverse charge e aliquote IVA.