Nuovo codice tributo per recuperare credito d’imposta da APE

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Pubblicata Risoluzione Ag. delle Entrate n. 4/E del 14 gennaio 2019
  • La Risoluzione n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 14 gennaio 2019, informa riguardo l’istituzione del codice tributo funzionale all’Inps per il recupero del credito d’imposta riconosciuto a favore dei percettori dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria) relativamente agli interessi sul finanziamento e ai premi assicurativi corrisposti.
  •  Il nuovo codice è: “APVE”, denominato “APE VOLONTARIA – recupero credito d’imposta riconosciuto dall’Inps ai sensi dell’art. 1, co. 177, L. n. 232/2016”.
  • Bene ricordare che l’Ape volontaria rappresenta un prestito corrisposto in quote mensili da un istituto finanziatore, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
  • Tale restituzione del prestito, garantita da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, comincia a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di vent’anni.
  • Relativamente agli interessi sul finanziamento e ai premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore del finanziamento medesimo, l’art. 1, co. 177, L. n. 232/2016, stabilisce che l’Inps riconosca un credito d’imposta annuo dal valore massimo del 50% dell’importo, pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
  • L’Istituto di previdenza, successivamente, recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare ogni mese all’erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
  • Tale nuovo codice assicurerà all’Inps la possibilità di svolgere il recupero in compensazione attraverso il modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP).

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