L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta ad interpello n.77 del 19 marzo 2019 è intervenuta riguardo le variazioni in diminuzione ai fini IVA, l’individuazione dei casi simili alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione.L’occasione è stata offerta dal caso di una società che produce e vende energia elettrica e gas naturale. La suddetta società aveva emesso una nota di variazione IVA in diminuzione a fronte di una delibera adottata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), che impegnava la società a versare ai clienti i corrispettivi addebitati per l’inoltro della fattura cartacea insieme all’IVA applicata.
La Risposta chiarisce che «ciò che conta non è tanto la modalità con cui si manifesta la causa della variazione dell’imponibile e dell’IVA, quanto piuttosto che della variazione e della sua causa si effettui registrazione ai sensi degli art. 23, 24, e 25 del D.P.R. n. 633/1972». È indispensabile che ci sia identità tra l’oggetto della fattura e la registrazione originaria nonché l’oggetto della registrazione della variazione, affinché la corrispondenza tra i due atti contabili sia evidente.
La Fiscalità Generale può così affermare che «Tra i casi “simili è possibile ricondurre tutte quelle cause in grado di determinare una modificazione dell’assetto giuridico instaurato tra le parti, caducando in tutto o in parte con effetto ex tunc gli effetti dell’atto originario, in particolare per ciò che attiene ai corrispettivi economici delle operazioni. Si ritiene che la deliberazione con cui l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha approvato e reso vincolante la proposta di impegni presentata dall’istante è l’evento in grado di incidere sul rapporto contrattuale e, quindi, il presupposto per poter emettere le note di variazione in diminuzione dell’IVA ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972».