L’Amministrazione Finanziaria, attraverso la Risposta n. 132 pubblicata il 30 aprile, interviene nuovamente in merito alla numerazione delle autofatture in relazione al nuovo obbligo di fatturazione elettronica.Il soggetto che ha avanzato richiesta è titolare di una ditta individuale che svolge l’attività di commercio all’ingrosso di frutta ed ortaggi e che fa acquisti da agricoltori in regime di esonero. Conseguentemente l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’istante si interroga su come dovrà essere gestita la numerazione delle autofatture elettroniche: ossia se bisogna predisporre o meno una numerazione separata per ciascun fornitore in regime di esonero, oppure utilizzare un’unica numerazione seguendo l’ordine progressivo di emissione da parte del cessionario.
Le Entrate hanno chiarito facendo riferimento a quanto già espresso con le FAQ. In merito alla numerazione delle fatture, l’Agenzia sottolinea che «è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. Dunque, nell’adempiere l’obbligo posto a suo carico dall’art. 34, comma 6, del decreto IVA, il cessionario, nel rispetto di un’ordinata contabilità, può determinarsi nel modo più confacente alla propria organizzazione aziendale (ad esempio, numerando progressivamente le fatture poi consegnate agli agricoltori cedenti facendole seguire da una o più lettere identificative [legate alle iniziali della propria denominazione o altro]), con l’unico limite dell’univocità, ossia dell’identificazione certa del documento, anche tramite la sua data, così da evitare duplicazioni od ostacolo all’attività di controllo».