L’Agenzia delle Entrate mediante la risposta n. 135 del 9 maggio 2019 stabilisce che la certificazione dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta non ha subìto alcuna modifica a seguito dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica. Quindi la relativa cessione continua ad essere considerata fuori campo IVA, qualora effettuata da un soggetto istituzionale, mentre, nel caso in cui risulti svolta da un soggetto privato, sarà assoggettata al regime monofase (art. 74 DPR 633/1972). In tale eventualità poi, si dovrà emettere la fattura qualora richiesta dal privato utilizzatore finale.L’Amministrazione Finanziaria, nello specifico, ha affermato che: “le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo IVA (art. 4 c. 4 DPR 633/1972) e sono certificate mediante ricevuta emessa dalla società in nome proprio; le cessioni di titoli di sosta di gestori privati rientrano nel regime monofase (art. 74 DPR 633/1972) e sono certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dalla società senza indicazione separata dell’imposta (art. 1 c. 2 DM 30 luglio 2009), e con la specificazione che trattasi di operazione non soggetta ex art. 74 DPR 633/1972.”
Nel caso in cui l’utilizzatore finale, soggetto passivo IVA, avanzi richiesta di fattura, la società sarà obbligata ad emettere fattura elettronica, in nome e per conto del gestore privato del parcheggio – che andrà indicato nel campo SOGGETTO EMITTENTE – esponendo l’importo dell’IVA ed inserendo nel campo ALTRI DATI GESTIONALI il riferimento che trattasi di operazione rientrante nel regime monofase.
L’emissione della fattura da parte dell’esercente deve procedere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.