Ampie definizioni per pace fiscale e rottamazione bis

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L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta 154 del 23 maggio 2019 ha dato cominciamento alla definizione agevolata delle liti in Cassazione relative ad avvisi di accertamento le cui somme iscritte a ruolo sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi non ancora conclusa, a patto che sia stato pagato quanto spettante entro il 7 dicembre 2018.
Motivo del pronunciamento del Fisco è l’interpello avanzato dal destinatario di due avvisi di accertamento impugnati dal medesimo davanti alle Commissioni. Nei primi due gradi di giudizio la pretesa è stata parzialmente annullata e, per il residuo, sono stati proposti ricorsi avanti alla Corte di cassazione, ancora pendenti alla data di presentazione dell’interpello.
La pretesa erariale, al netto di quanto annullato in via giudiziale, è stata oggetto di iscrizione a ruolo con conseguente notifica della cartella di pagamento in relazione alla quale l’istante ha presentato dichiarazione di adesione alla c.d. Rottamazione-bis (art. 1, co. 4, D.L. n. 148/2017) e ha versato tutti i pagamenti dovuti entro la scadenza del 7 dicembre 2018. Alla luce del caso in oggetto, l’istante interroga se sia possibile definire in via agevolata le controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione (art. 6, D.L. n. 119/2018) relative agli avvisi di accertamento le cui somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi, con procedimento avviato ma non ancora concluso.
A detta dell’Amministrazione Finanziaria, supponendo che il richiedente abbia svolto il versamento entro il termine del 7 dicembre 2018, considera possibile accedere alla definizione agevolata della controversia. Devono però essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la definizione della controversia, le somme pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ( art. 6, co. 9, D.L. n. 119/2018).

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