L’Amministrazione Finanziaria, mediante la Risoluzione n.58/E ha chiarito che, per quanto riguarda le operazioni di tax free shopping, non è più applicabile la prassi di inviare al cedente un documento cartaceo con valore fiscale di nota di variazione riepilogativa.Le delucidazioni si sono rese necessarie per determinare, in base anche alle novità normative, quali siano gli adempimenti da effettuare nel sistema OTELLO 2.0, con cui si procede all’emissione, in modalità elettronica, delle fatture per il cosiddetto tax free shopping, in caso di visto concesso o negato.
Eventuali note di variazione, inerenti l’imponibile e l’imposta di una operazione di tax free shopping, o la sola imposta, si devono emettere ricorrendo al sistema OTELLO 2.0.
Vale quindi il principio secondo cui le note di variazione devono rispettare le regole di emissione delle relative fatture, le quali vanno emesse, a partire dal 1° settembre 2018, in modalità elettronica.
Ciascuna singola operazione di cessione, e, di conseguenza, ciascuna fattura che la documenta e l’eventuale nota di variazione ad essa riferibile, è identificata in maniera univoca, da OTELLO 2.0, attraverso la notifica del c.d. “codice richiesta”, da riportare sulla copia che il cedente consegna al cessionario.
Al fine di ottenere la variazione, sono esclusi riferimenti cumulativi così come non è possibile l’utilizzo di strumenti alternativi al sistema OTELLO 2.0.