La Circolare n. 14/E resa disponibile dall’Amministrazione Finanziaria è intervenuta in ambito di e-fattura proponendo quattro importanti chiarimenti: esclusione l’esterometro per i forfettari, 10 giorni per emettere le fatture immediate, imposta di bollo solo sulle fatture transitate attraverso Sdi, fatture extra Sdi per gli operatori sanitari.I forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno ottenuto proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro non sono soggetti all’onere mensile relativo a tutte le operazioni svolte nei riguardi di soggetti non residenti, non stabiliti sebbene identificati. L’obbligo dell’esterometro è riservato, esclusivamente a coloro che hanno l’onere di emettere fatture elettroniche.
A partire dal 1° luglio le fatture immediate, le cartacee come le differite, si potranno emettere entro 10 giorni (e non più 24 ore) dall’effettuazione dell’operazione. Nel dettaglio, la fattura deve riportare la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. E’ sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.
Chiarito inoltre che il bollo vada versato esclusivamente sulle fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate.
L’esonero dalla fatturazione elettronica per l’anno 2019 è previsto anche riguardo alle le fatture “miste”, ovvero che presentano prestazioni sanitarie ma anche prestazioni accessorie nel medesimo documento. Anche qualora l’operatore fatturi in maniera separata le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime sono da fatturare elettronicamente solo nell’eventualità in cui non presentino alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.