L’Amministrazione Finanziaria, mediante la Risposta n.466 del 4 novembre 2019 può affermare che la cessione di un “portafoglio clienti” non può essere qualificabile come cessione di ramo di azienda, quanto piuttosto come cessione di un singolo bene.
Le Entrate chiariscono inoltre che, con varie pronunce, l’Amministrazione finanziaria ha accettato la definizione civilistica, chiarendo, altresì, che il termine “azienda” deve essere inteso in senso ampio, inclusivo anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d’azienda. La cessione deve interessare l’azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, quindi quale totalità di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici capaci di permettere l’esercizio dell’attività di impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa.
“La cessione d’azienda è da ritenersi un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé, idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività“.
“La cessione d’azienda è da ritenersi un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé, idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività“.
Per determinare una cessione di azienda o di ramo d’azienda, quanto ceduto bisogna che rappresenti di per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa, idoneo in maniera autonoma a permettere l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario e bisogna quindi verificare la sussistenza dei predetti elementi essenziali.
La semplice cessione di un “portafoglio clienti”, di conseguenza, non è in grado di integrare la struttura organizzativa aziendale, essendo un unico asset patrimoniale, e non di un’organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività produttiva. Sotto il profilo tributario, quindi, alla cessione del “portafoglio clienti” non è applicabile l’esclusione dal campo di applicazione IVA e si applica in misura fissa l’imposta di registro.
La semplice cessione di un “portafoglio clienti”, di conseguenza, non è in grado di integrare la struttura organizzativa aziendale, essendo un unico asset patrimoniale, e non di un’organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività produttiva. Sotto il profilo tributario, quindi, alla cessione del “portafoglio clienti” non è applicabile l’esclusione dal campo di applicazione IVA e si applica in misura fissa l’imposta di registro.