La Risposta n.487 del 15 novembre 2019 da parte della’Amministrazione Finanziaria ha stabilito come sia possibile applicare il regime del Gruppo IVA anche nel caso in cui l’attività economica venga svolta attraverso la costituzione di patrimoni separati, ad esempio se posta in essere dalle società di gestione del risparmio e dalle società di cartolarizzazione, SPV.Occasione per il pronunciamento è stato il quesito sottoposto alle Entrate in merito alla responsabilità dei partecipanti ad un Gruppo IVA, in solido con il rappresentante, per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito di attività di liquidazione e controllo, in particolare in riferimento alle SPV.
Le Entrate hanno quindi fatto riferimento, in primo luogo a quanto già affermato con la Circ. AE 31 ottobre 2018 n. 19/E, mediante cui ha chiarito che “il regime del Gruppo IVA è applicabile a tutti i settori dell’attività economica, anche ove essa sia svolta mediante costituzione di patrimoni separati, posta in essere, ad esempio, dalle società di gestione del risparmio e dalle società di cartolarizzazione”.
In aggiunta il documento di prassi ha previsto che a tutela dei sottoscrittori delle quote dei fondi e della natura di patrimoni separati, propria di questi ultimi, la previsione della responsabilità dei partecipanti ad un Gruppo IVA in solido con il rappresentante per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo non può comunque determinare l’aggredibilità dei fondi, se non per l’adempimento di obblighi d’imposta ad essi specificamente riferibili.
Anche se non aggredibile da soggetti terzi, il patrimonio separato della SPV è comunque destinato a coprire i costi dell’operazione di cartolarizzazione.