Inquadramento IVA contributi pubblici trasporto locale

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L’Amministrazione Finanziaria, mediante la Risposta n. 490 del 20 novembre 2019, ha stabilito che, alla luce del quadro normativo di riferimento ed mancando una convenzione o altro schema contrattuale a prestazioni corrispettive, i rapporti tra la società che riceve i contributi pubblici per lo svolgimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale e gli enti territoriali eroganti non sono inquadrabili all’interno di un rapporto giuridico di natura contrattuale a prestazioni corrispettive.
Ne consegue che, le risorse finanziarie ricevute dalla società sono da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA (art. 2 c. 3. lett. a) DPR 633/72).
Generalmente, un contributo ha valore per l’IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ovvero nel momento in cui ci si trova in un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. La qualificazione di una erogazione come corrispettivo ovvero come contributo deve essere individuata primariamente in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, come anche a norme di rango comunitario.
A livello supplementare i criteri per qualificare la natura delle erogazioni sono:
  • acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata;
  • previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento;
  • presenza di una responsabilità contrattuale.
Quindi in merito alla rilevanza o meno ai fini IVA dei contributi pubblici, bisogna valutare l’ambito del rapporto che esiste tra la società che riceve i contributi e gli enti territoriali, secondo quanto previsto dalle disposizioni presenti nella legge di riferimento.
In questo caso, esclusa l’imponibilità IVA dei contributi pubblici, il Fisco ha inoltre chiarito che:il trasferimento delle risorse finanziarie è assoggettabile alla ritenuta del 4% a titolo di acconto, in quanto le risorse finanziarie erogate all’Istante sono qualificate quali “contributi” non rilevanti agli effetti dell’IVA (art. 28 c. 2 DPR 600/73);     in conformità ai principi generali dell’IVA, la società può detrarre l’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi se, e nella misura in cui, i predetti acquisti riguarderanno l’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione (nel caso di specie, le prestazioni di servizi che la società riceve dal soggetto aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico locale).

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