La Risposta n.1 del 7 gennaio 2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate afferma che il credito d’imposta pari alla detrazione maturata a seguito di interventi edilizi eseguiti sull’involucro degli edifici condominiali per migliorare l’efficienza energetica ceduto dal committente (primo cedente) all’impresa costruttrice (primo cessionario) è a sua volta cedibile da quest’ultima ai propri fornitori (secondo cessionario).Tra questi, la società che all’impresa costruttrice fornisce energia elettrica e/o gas naturale, la quale potrà utilizzare il credito in compensazione con i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale.
Le Entrate confermano che anche le accise possono essere versate facendo ricorso al modello di pagamento unificato “F24 ACCISE”, potendo compensare con crediti per altre imposte. Al contrario è impossibile utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.
Ne consegue che, in virtù del rinvio al versamento unitario (art. 17 D.Lgs. 241/97) contenuto nella disciplina che consente la cessione del bonus (art. 14 DL 63/2013), lo specifico credito d’imposta è utilizzabile – mediante il modello F24 accise – per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.