Codice tributo per maggiorazione delle sanzioni

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Pubblicata Risoluzione Ag. delle Entrate n. 7 del 22 gennaio 2019
  • La Risoluzione n. 7 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’art. 1, comma 445, lett. d) ed e), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Questo permetterà di pagare le maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sancite dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 445 lett. d) ed e) L. 145/2018).
  • Si ricorderà, infatti, che la recente manovra finanziaria ha incrementato del 20% e del 10% gli importi di alcune violazioni, fissando anche il raddoppio della maggiorazione qualora il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti, nei tre anni precedenti.
  • La nuova Risoluzione, in sede di compilazione del modello di versamento F23 riporta:
  1. nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  2. nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
  3. nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “VAET”.

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