L’Amministrazione Finanziaria ha reso disponibili, all’interno del proprio sito istituzionale, due nuovi Principi di diritto in materia di IVA.
Sono:
- il Principio n. 13, inerente le note di variazione in diminuzione in ipotesi di risoluzione di contratti a prestazioni periodiche.
- il Principio n. 12, riguardante l’esenzione su commissioni applicate da una Banca agli esercenti convenzionati per pagamenti in moneta elettronica effettuati dai clienti/correntisti, come anche l’esenzione su commissioni pagate da una Banca agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale all’effettuazione di pagamenti in moneta elettronica.
Note di variazione e risoluzione dei contratti a prestazione periodica (Principio n. 13)
- Il Fisco chiarisce che, in ipotesi di risoluzione (giudiziale o di diritto) dei contratti a prestazione periodica e continuativa, “la facoltà di emettere nota di variazione, di cui all’art. 26, comma 2), del D.P.R. n. 633/1972 non si estende, ai sensi del successivo comma 9), alle operazioni già eseguite da entrambe le parti contraenti. Qualora il fornitore – proseguono le Entrate – si avvalga della clausola risolutiva espressa prevista in contratto per “supposto” mancato adempimento della controparte, che contesta l’addebito in sede giudiziale, gli effetti della clausola invocata, ai fini della disciplina in esame, risultano subordinati all’esito del giudizio”.
Esenzione IVA commissioni bancarie (Principio n. 12)
- La Fiscalità Generale sottolinea come siano esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), D.P.R. n. 633/1972, le commissioni applicate da una Banca agli esercenti con essa convenzionati, per quanto riguarda i versamenti dai clienti/correntisti con moneta elettronica – tramite una specifica applicazione informatica. “Tali commissioni remunerano un servizio prestato dalla Banca, consistente nel trasferimento di fondi – in forma di moneta elettronica – tra i soggetti interessati dalle operazioni economiche sottostanti. In siffatti casi, la Banca svolge un’attività di garanzia e gestione dei pagamenti a favore degli esercenti convenzionati, assimilabile all’attività c.d. di acquiring, sulla quale l’Agenzia delle Entrate si è già pronunciata con la Risoluzione n. 354/E/2007”.
- L’esenzione (in base a quanto stabilito dal n. 9 del citato primo comma dell’art. 10) è prevista anche per le commissioni pagate da una Banca agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale ai pagamenti con moneta elettronica fatti da questi ultimi, ricorrendo all’applicazione informatica. Tali commissioni “remunerano una forma di interposizione nella circolazione di denaro contante, resa dall’esercente per conto della Banca, che integra una prestazione di mandato, mediazione o intermediazione relativa ad operazioni di cui ai nn. da 1) a 7), del citato art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972”.