La Risoluzione n. 48/E del 10 maggio, ad opera dell’Agenzia delle Entrate prevede un nuova dicitura per il codice tributo “6494”, denominato “Studi di settore – adeguamento IVA”, cui si fa ricorso per procedere nel versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli studi di settore.
In conseguenza dell’introduzione degli indici sintetici di affidabilità, il codice tributo “6494” avrà il nome “ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA” e permetterà di versare l’IVA sul maggiore volume d’affari conseguente all’inserimento in dichiarazione di ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. Lo scopo è quello di migliorare il proprio profilo di affidabilità ma anche di accedere al regime premiale relativo agli ISA.
Al nuovo codice tributo “6494” si può far ricorso anche per il versamento integrativo dell’IVA dovuto per l’adeguamento del volume d’affari relativo agli anni d’imposta nei quali era applicabile la previgente disciplina in materia di studi di settore.
Durante la fase di compilazione del modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” riportando, come “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per il quale si vuole fare l’integrazione, espresso nel formato “AAAA”.
Nella sezione “rateazione/regione/prov./mese rif.” vi sono i dati inerenti l’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” è il numero della rata in pagamento e “RR” riporta il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.