Autofattura elettronica Depositi IVA solo per mutato valore

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L’Amministrazione Finanziaria ha pubblicato una Risposta (la n. 142) la quale stabilisce che le autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra SdI, con obbligo di fattura elettronica via SdI esclusivamente qualora il bene, estratto dall’operatore italiano, durante la permanenza nel deposito risulti oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, tale da modificarne il valore.
L’occasione per il pronunciamento delle Entrate è stato fornito dall’interpello presentato da un commerciante di accessori per autoveicoli per chiedere se vi sia l’obbligo di emissione di fattura elettronica in caso di estrazione da un deposito IVA di merci importate da un Paese asiatico.
A detta del Fisco, qualora non ci sia corrispondenza tra valore del bene introdotto nel deposito e valore del bene estratto, quest’ultimo deve essere aumentato delle spese ivi sostenute e ad esso riferibili.
La disciplina vigente, infatti, fissa che il corrispettivo o valore della merce al momento dell’introduzione deve essere incrementato del costo delle prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, eventualmente rese nel deposito aventi ad oggetto i beni stessi, fermo restando che, se tali prestazioni sono state assoggettate ad imposta, il relativo corrispettivo ne è escluso (art. 50-bis c. 6 DL 331/93).
In tali eventualità il documento emesso al momento dell’estrazione svolge una funzione ulteriore rispetto alla mera integrazione di altro precedente, in quanto strumentale ad individuare il (nuovo) valore del bene estratto e la corretta base imponibile.
A causa di ciò l’autofattura deve seguire le regole generali e risultare, mancando eccezioni o divieti, elettronica tramite SdI.

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