Forfettari e adeguamento alla prassi

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L’Agenzia delle Entrate mediante la Risposta n. 151 del 21 maggio 2019 ha stabilito che l’elemento discriminante relativamente all’operatività della causa ostativa che impedisce di applicare il regime forfettario ai contribuenti che controllano società a responsabilità limitata che svolgono la medesima attività, è rappresentato dalla data di pubblicazione della Circolare n. 9/E: il 10 aprile 2019.
Nel caso in cui, dopo tale data, l’aderente al regime non abbia svolto cessioni alla S.r.l. e cessato il controllo sulla medesima, non potrà beneficare del regime per tutto il 2019 ma neppure decadrà dal medesimo nel 2020.
Il Fisco, nel caso di specie accertando che ricorrono entrambe le condizioni che attivano la causa ostativa prevista dalla lett. d), c. 57, L. 190/2014 (controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni), ha chiarito che: “al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende, nel caso di specie, la decadenza dal regime forfetario, sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare stessa, qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, ivi compreso per l’attività di amministratore, da parte dell’istante alla s.r.l. controllata a decorrere dalla predetta data di pubblicazione del menzionato documento di prassi e se l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020”.

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