Imposta sostitutiva e liti tributarie

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L’Amministrazione Finanziaria, grazie alla Risposta ad interpello n. 158, del 27 maggio 2019, chiarisce in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie, in particolare per quel che concerne le modalità per la definizione di una lite in merito al disconoscimento dell’affrancamento post-fusione.
Le Entrate, preliminarmente, precisano che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».
Quindi l’Agenzia pone l’accento sugli art. 172, 173 e 176 del TUIR, per quanto riguarda la disciplina di riorganizzazione aziendale. Relativamente alle operazioni di conferimento di azienda, fusione e scissione (realizzate dopo il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007) è previsto anche un regime opzionale di imposizione sostitutiva.
L’applicazione dell’imposta deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, per quanto riguarda l’esercizio in cui è stata eseguita l’operazione. Qualora ci sia stato conferimento d’azienda, la società conferitaria ha la possibilità di scegliere l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluso l’avviamento, ottenendone, conseguentemente, il riconoscimento fiscale. Analogamente ciò è anche permesso alla società incorporante o a quella risultante dalla fusione.
Le Entrate chiariscono quindi che «In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi». Viene citata anche la Circolare n. 57/E del 25 settembre 2008 la quale riporta che «Gli effetti dell’affrancamento in esame sono, nella sostanza, sottoposti a condizione, in quanto nell’ipotesi in cui i beni vengano realizzati nel menzionato periodo di sorveglianza, il costo fiscale residuo dei medesimi viene ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ed aumentato del maggiore ammortamento dedotto medio tempore. In tale ipotesi, gli effetti temporaneamente prodottisi in virtù dell’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva vengono revocati con effetto ab initio».

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