Visto di conformità

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L’Agenzia delle Entrate mediante la Circolare 12/E del 24 maggio 2019 ha chiarito la nuova disciplina per quanto concerne il visto di conformità infedele, da applicarsi a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 (anno d’imposta 2018).
Si tratta di un intervento funzionale alla delucidazione delle ultime novità normative inerenti il visto infedele.
Attraverso l’introduzione della dichiarazione precompilata si è voluto assicurare il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. Per ottenere ciò, si è sancito che, qualora ci sia un visto di conformità infedele, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF, hanno l’obbligo del pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, eccezion fatta per il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (art. 6, D.Lgs. n. 175/2014).
Dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 (anno d’imposta 2018), cessa l’applicazione la disciplina richiamata, sostituita dalla nuova disciplina secondo cui, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF hanno l’obbligo di versare un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre fatto salvo che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (art. 7-bis DL 4/2019).

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