Criterio di prevalenza CFC

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L’Amministrazione finanziaria, grazie al principio di diritto n.16 del 29 maggio, può affermare che per il regime Controlled foreign companies (CFC) si fa ricorso al criterio di prevalenza per valutare se lo stato in cui opera la società controllata estera sia o meno un paradiso fiscale.
Ne consegue che è stata modificata la disciplina che riteneva essere speciali i regimi che concedono un trattamento agevolato strutturale, intendendosi per tale un’imposizione inferiore alla metà di quella italiana (art. 167, comma 4 TUIR, nella versione in vigore fino all’11 gennaio 2019). Le Entrate così forniscono precisazioni, nello specifico, per quanto riguarda i criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, alla luce dei chiarimenti forniti in passato (Circ. AE 4 agosto 2016 n. 35).
Nel dettaglio, è descritta l’ipotesi in cui il regime speciale sia goduto “parzialmente”, ossia sia relativo esclusivamente a particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, ove occorre adottare “un criterio di prevalenza che valorizzi l’attività risultante maggioritaria in termini di entità dei ricavi ordinari”.
Relativamente a ciò, il Fisco sottolinea che, nel caso in cui la società partecipata non residente sia attiva in un Paese che preveda un regime su base territoriale, il quale esenta da imposizione tutti i redditi di fonte estera, nel suddetto “test di prevalenza” risulteranno inclusi tutti i ricavi inerenti redditi di fonte estera, essendo irrilevante la circostanza che i redditi siano prodotti all’estero con o senza una stabile organizzazione.

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