Bonus spese di certificazione

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L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta n. 200 del 20 giugno 2019 ha affermato che esclusivamente i soggetti non tenuti al controllo legale dei conti, hanno la possibilità di godere del contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione per attività di ricerca e sviluppo ovvero del cd.  bonus formazione 4.0
Pertanto questi soggetti sono:
  • le imprese individuali
  • le società in nome collettivo
  • le società in accomandita semplice
le società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all’art. 2477, c. 3, c.c.
L’obbligo dell’apposita certificazione, per queste particolari tipologie, si dovrà rispettare mediante specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro dei revisori.
L’Amministrazione Finanziaria, nel caso di specie, si è pronunciata in maniera negativa riguardo all’ammissibilità al bonus di una società a responsabilità limitata che si trova nelle condizioni indicate al menzionato art. 2477, avendo da più di due esercizi un attivo superiore a Euro 2.000.000. In quanto impresa obbligata per legge al controllo legale dei conti, la società non può beneficiare del credito di imposta per le spese di certificazione contabile.

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