Visto di conformità ed eccedenza IRPEF a credito

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L’Agenzia delle Entrate, mediante la risposta ad Interpello n.411 dell’11 ottobre 2019, stabilisce che il visto di conformità risulta necessario nel caso in cui, dopo lo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute al singolo socio, si presenti un’eccedenza IRPEF a credito e qualora essa sia utilizzata.
Il TUIR prevede che “le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”. Il visto di conformità non è relativo a singole voci della dichiarazione, ma è apposto alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione “orizzontale” oltre le soglie normativamente fissate.
Ne consegue che, qualora dopo lo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si determini un’eccedenza di IRPEF a credito, nel caso in cui questa sia utilizzata, bisogna avanzare richiesta per l’apposizione del visto di conformità.
Questo deve accadere indipendentemente dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa non è obbligata all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (ad esempioin quanto beneficiaria di una clausola normativa di esonero).

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