IVA: agevolata se applicata ai “beni finiti”

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L’Agenzia delle Entrate, grazie alla Risposta 71 del 21 febbraio, ha reso noto che fanno parte della categoria dei “beni finiti”, beneficiando così delle aliquote ridotte previste dalla norma, i beni come la ringhiera per balcone, la ringhiera per recinzione, le tettoie per balconi e le terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio, laddove mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, e possano essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.
Alla cessione dei beni finiti, diversi dalle materie prime e semilavorate, è applicata:
  • l’aliquota IVA del 4 per cento se utilizzati per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini ma anche delle costruzioni rurali,
  • l’aliquota IVA del 10 per cento nel momento in cui sono funzionali alla realizzazione di opere e impianti di cui alla Legge Tupini come anche degli interventi di recupero cosiddetti agevolati.

Anche mancando una lista tassativa di beni finiti cui si applicano le aliquote agevolate si riferiscono, si possono così definire quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile.

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