Con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026
l’Inps comunica che per l’anno 2026 non è necessario presentare una nuova domanda, al fine di continuare a beneficare dell’Assegno Unico e Universale a meno che a domanda precedentemente trasmessa all’Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
L’Inps precisa che a partire dal mese di marzo 2026, in assenza dell’ISEE, l’importo dell’AUU viene calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi eventualmente già erogati per l’anno 2026 sono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2026, con la corresponsione dei relativi arretrati.