La Risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n.74, resa pubblica il 13 marzo, stabilisce che vengono esclusi dall’ambito IVA, per mancanza del presupposto oggettivo, gli indennizzi dovuti a ritardi o inadempimenti degli obblighi contrattuali.L’Istante aveva sottoposto al Fisco un quesito in cui chiedeva conferma della corretta applicazione dell’art. 15, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972. L’Erario ha chiarito che, alla luce del medesimo Decreto, “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
Tuttavia, secondo quanto stabilito dal successivo art. 15, primo comma, n. 1), dello stesso D.P.R. n. 633/1972, non concorrono a determinare la base imponibile “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
Il Fisco ha così ribadito che “presupposto stringente per l’applicazione dell’art. 15, comma 1, n. 1), è l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali”.
Le somme versate come penale per violazione di obblighi contrattuali non determinano quindi il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma ricoprono un ruolo punitivo-risarcitorio.
Questo ammontare è escluso dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo.