L’Agenzia delle Entrate, in data 1 aprile ha pubblicato la nuova Circolare n. 6/E, mediante la quale sono resi disponibili alcuni chiarimenti riguardo la definizione delle liti pendenti prevista dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018.Come noto, lo strumento permette di chiudere definitivamente le liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, versando:
- il 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018;
- il 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018;
- il 40% in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado di giudizio;
- il 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado di giudizio;
- il 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
Quello che fa la nuova Circolare è chiarire che possono godere della procedura i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile.
Viene stabilito, nel dettaglio, che sono escluse le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. “In linea generale non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate. I controlli su tali versamenti sono disciplinati dalla lettera f) del comma 2 dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per le imposte dirette e per l’IRAP, e dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l’IVA”, si può leggere nella Circolare.
Sono regolarizzabili, invece, i ruoli che vengono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione.