L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta n. 200 del 20 giugno 2019 ha affermato che esclusivamente i soggetti non tenuti al controllo legale dei conti, hanno la possibilità di godere del contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione per attività di ricerca e sviluppo ovvero del cd. bonus formazione 4.0Pertanto questi soggetti sono:
- le imprese individuali
- le società in nome collettivo
- le società in accomandita semplice
L’obbligo dell’apposita certificazione, per queste particolari tipologie, si dovrà rispettare mediante specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro dei revisori.
L’Amministrazione Finanziaria, nel caso di specie, si è pronunciata in maniera negativa riguardo all’ammissibilità al bonus di una società a responsabilità limitata che si trova nelle condizioni indicate al menzionato art. 2477, avendo da più di due esercizi un attivo superiore a Euro 2.000.000. In quanto impresa obbligata per legge al controllo legale dei conti, la società non può beneficiare del credito di imposta per le spese di certificazione contabile.