Con la circolare n. 149 del 3 dicembre 2025,
l’Inps illustra le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2025 al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.
Si dispone che per le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, la CISOA per intemperie stagionali è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, a prescindere dal raggiungimento del requisito di 181 giornate lavorative, pertanto i periodi di CISOA fruiti sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
Sono destinatari della disposizione che consente l’equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA:
– gli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nell’anno 2025 che abbiano prestato, nell’anno 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo;
– gli operai agricoli a tempo determinato che risultino iscritti nei relativi elenchi annuali, riferiti all’anno 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.