Definizione agevolata controversie e rimborso IVA

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L’Amministrazione Finanziaria ha reso disponibili due Risposte, la n. 128 e la n. 129, mediante le quali chiarisce riguardo la definizione agevolata delle controversie tributarie, nel caso di indebita detrazione in conseguenza dell’addebito in fattura dell’IVA non dovuta.
Sottolineando come le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, sono definibili con il pagamento del valore della controversia, le Entrate chiariscono che la norma ha come condizione necessaria per la presentazione della richiesta di restituzione dell’imposta non dovuta, applicata ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, la circostanza che la medesima imposta sia stata accertata in via definitiva dal Fisco.
Sempre nelle Risposte, l’Amministrazione Finanziaria ha poi approfondito la questione inerente la definizione della lite nel caso di indebita detrazione IVA e successivo accertamento, chiarendo che, con la definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 della controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento per il recupero dell’IVA indetraibile in capo alla cessionaria, il procedimento è da ritenersi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata; quindi il cedente ha la possibilità di avanzare istanza di restituzione entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

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