Scomputare importo versato per rottamazione liti pendenti

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L’Amministrazione Finanziaria, fornendo la Risposta ad interpello n. 136, è intervenuta in ambito della definizione delle controversie tributarie, chiarendo che l’importo versato dal contribuente per la precedente (e non perfezionata) definizione agevolata si può scomputare dall’importo lordo dovuto per la nuova definizione delle controversie.
L’Ente, nel caso in esame, si occupa di una controversia che, dopo due gradi di giudizio favorevoli all’istante, è pendente davanti alla Corte di Cassazione. Attendendo il giudizio di legittimità è entrata in vigore la definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art 11 del DL 24 aprile 2017 n. 50: l’istante ha deciso di aderire ma, in relazione al mancato versamento anche degli importi indebitamente compensati, l’Agenzia delle Entrate ha considerato non perfezionata la definizione agevolata.
Di conseguenza, ha notificato il rifiuto della stessa, successivamente impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione.
Alla luce di tali premesse, il contribuente ritiene di poter definire in via agevolata la controversia usufruendo delle disposizioni previste dall’art 6 del DL 23 ottobre 2018, n. 119, e chiede se fosse possibile scomputare dalle somme dovute la corrispondente parte delle somme versate in occasione della precedente definizione agevolata.
Il Fisco ha espresso posizione positiva: «Posta, quindi, la definibilità delle controversie aventi ad oggetto gli atti di recupero dei crediti d’imposta, nel caso oggetto di interpello, in cui l’Agenzia delle Entrate è – secondo quanto affermato dall’istante – integralmente soccombente in primo e in secondo grado e la controversia risulta pendente davanti alla Suprema Corte alla data di entrata in vigore della conv. in L. 136/2018 (19 dicembre 2018), l’istante può definire la controversia con il pagamento del 5 per cento del relativo valore, ai sensi del citato comma 2-ter dell’art 6  del DL n. 119/2018. Ciò detto, il comma 9 del citato articolo 6 dispone che dagli importi dovuti per la definizione “si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio“ e, di conseguenza, si ritiene che l’importo versato dall’istante per la precedente definizione agevolata (ex art 11 del DL n. 50/2017), poi non perfezionata, sia scomputabile dall’importo lordo dovuto per l’attuale definizione».

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