L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta n.131 pubblicata il 29 aprile 2019 ha dato il suo via libera alla rettifica della detrazione IVA operata da una società, in merito all’imposta assolta sulle spese di manutenzione straordinaria eseguite su immobili. La Risposta è relativa ad un interpello avanzato da una società che aveva acquisito il diritto di usufrutto di un immobile, concedendolo poi in locazione e assoggettando i canoni ad IVA.Ceduto il diritto di usufrutto, la società aveva quindi rettificato l’IVA detratta sulle spese sostenute sui lavori di manutenzione. La rettifica è stata, poi, riportata nella dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015.
Il Fisco, una volta chiarito che la rettifica della detrazione IVA è normata, a livello unionale, dagli art. 184 e segg. della direttiva 2006/112/CE, afferma che, relativamente alla nascita di un eventuale obbligo di rettifica della detrazione dell’IVA, l’art. 185, paragrafo 1, della stessa direttiva, fissa la disciplina secondo cui questa rettifica deve essere operata in particolare quando, “successivamente alla dichiarazione dell’IVA, sono intervenuti dei mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione”.
«Tali variazioni sono probabili specialmente nel caso dei beni d’investimento, che sono spesso utilizzati per un certo numero di anni, nel corso dei quali possono cambiare gli scopi cui essi sono destinati. A tal fine, l’art. 187 della direttiva IVA individua un periodo minimo di cinque anni per la rettifica della detrazione che, per i beni d’investimento, può essere prolungato dagli Stati membri fino a venti anni. Al riguardo, la direttiva non fornisce la definizione di beni d’investimento, ma si limita a prevedere, all’art. 189, lettera a), che gli Stati membri possono “definire il concetto di beni d’investimento”.
Il successivo art. 190 prevede che: “Gli Stati membri possono considerare beni d’investimento i servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni d’investimento”».
Per l’amministrazione Finanziaria, la rettifica della detrazione IVA operata dalla società è sembrata una scelta opportuna. Le spese per migliorie possono essere considerate relative a beni ammortizzabili e, come tali, sono soggette alla disciplina ad essi applicabile ex art. 19-bis2 commi 2 ed 8, secondo periodo, del D.P.R. 633 del 1972: «Alla luce di quanto finora rilevato, appare corretto che la società abbia effettuato la rettifica della detrazione relativa all’IVA assolta per le spese di migliorie aventi carattere di “manutenzione straordinaria”. Si tratta, infatti, di spese che, ai fini della disciplina della rettifica della detrazione in esame, devono considerarsi relative a beni ammortizzabili della società e, come tali, sono soggette alla medesima disciplina applicabile ai beni ammortizzabili di cui incrementano il valore, ai sensi dei commi 2 e 8, secondo periodo, dell’art. 19-bis2, del D.P.R. n. 633/1972. Per tali spese, correttamente la società ha considerato il “dies a quo” del periodo decennale di osservazione fiscale coincidente con quello dell’ultimazione della manutenzione straordinaria del bene immobile».